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Non molto tempo fa, per mezzo di un articolo che potete trovare qui (di seguito, per comodità “Articolo”), ci eravamo occupati di fornire una panoramica sul sistema fiscale albanese alla luce delle novità che sarebbero state introdotte a far data dal 1 gennaio 2024 dal legge n. 29 del 30 Marzo 2023 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale Albanese in data 2 Maggio 2023 – di seguito, per comodità, la “Nuova Legge”).
Ebbene come evidenziato in quella sede, nonostante le numerose novità introdotte dalla Nuova Legge, rimanevano alcuni aspetti di incerta interpretazione, soprattutto per quanto concerneva la tassazione delle persone fisiche.
Ebbene, con la Sentenza n. 52 del 27 giugno 2024 (di seguito, per comodità “Sentenza”), la Corte Costituzionale della Repubblica di Albania ha abrogato l’art. 69, comma 1, lettera dh, secondo e terzo paragrafo, della Nuova Legge, andando a toccare direttamente uno dei punti più controversi di tale fonte normativa e portando finalmente maggiore chiarezza all’interno del sistema fiscale albanese.
Con il presente articolo, si andrà dunque ad evidenziare, brevemente, le tappe che hanno portato alla Sentenza e si fornirà, infine, un quadro aggiornato della tassazione in Albania.
- La decisione del Consiglio dei Ministri n. 753 del 20.12.2023
Nell’Articolo, si era evidenziato che, tra le tante novità introdotte dalla Nuova Legge, quest’ultima aveva previsto un regime transitorio tale per cui la legge n. 8434 del 28 dicembre 1998 (“Vecchia Legge”) avrebbe continuato ad applicarsi sino al 31 dicembre 2029 in relazione a talune categorie di lavoratori e di imprese (di seguito, per comodità “Regime Transitorio”).
Tuttavia, ciò che aveva suscitato sin da subito non pochi malumori, era la previsione in base alla quale, ai sensi dell’art. 69, comma 1, lettera dh, il Regime Transitorio avrebbe continuato ad applicarsi solo in relazione ad alcune categorie di lavoratori autonomi, e non alla totalità degli stessi.
In particolare, la Nuova Legge non individuava espressamente tali categorie, ma demandava tale demarcazione ad una successiva decisione del Consiglio dei Ministri Albanese che avrebbe dovuto, per l’appunto, effettuare il distinguo tra coloro i quali avrebbero beneficiato del Regime Transitorio e coloro che, invece, avrebbero iniziato ad essere soggetti alla tassazione introdotta dalla Nuova Legge a partire dal 1 Gennaio 2024.
Ebbene, in ossequio a tale previsione, il Consiglio dei Ministri Albanese, con la decisione n. 753 del 20.12.2023 (di seguito, per comodità “Decisione”), individuava le suddette categorie, andando ad aumentare enormemente il malumore già presente, considerato che, di fatto, non risultava ben chiaro la ratio che aveva portato all’individuazione delle categorie: in altre parole, la scelta di coloro che avrebbero beneficiato del Regime Transitorio appariva, a detta di molti, del tutto irragionevole.
- La Sentenza n. 52 del 27 giugno 2024
Quale naturale conseguenza del malumore descritto sopra, le associazioni professionali delle categorie che, sulla base della Decisione, non avrebbero beneficiato del Regime Transitorio, si sono subito adoperate per esperire i ricorsi del caso, giungendo a portare la questione sino in Corte Costituzionale, la quale si è infine espressa con la Sentenza.
Ebbene, riconoscendo le ragioni dei lavoratori, la Corte Costituzionale ha abrogato l’art. 69, comma 1, lettera dh, secondo e terzo paragrafo, andando dunque a rimuovere la distinzione interna tra le varie categorie di lavoratori autonomi, con la conseguenza che la Nuova Legge, nella sua formulazione attuale, stabilisce solamente che per i lavoratori autonomi aventi redditi lordi sino a 14 milioni di lek annui si applicherà l’aliquota dello 0% sino al 31 dicembre 2029 (“me të ardhura bruto deri 14 milionë lekë në vit, norma e tatimit mbi të ardhurat 0% do të aplikohet deri më 31 dhjetor 2029”).
- Il quadro attuale
In conseguenza di quanto sopra, può così riassumersi in maniera estremamente schematica il quadro attuale della tassazione in Albania:
- Società: tutte le società sono soggette alla tassazione del 15% sull’utile, indipendentemente dalla loro grandezza e dal loro fatturato, salvo alcune particolari eccezioni e regimi transitori, tra cui si segnalano:
- Settore di produzione e sviluppo software: sino al 31.12.2025 l’aliquota sarà del 5%.
- Agriturismi, Cooperative agricole e settore automobilistico: aliquota del 5%, fino al 31.12.2029.
- Strutture ricettive aventi 4 o 5 stelle e dotati di particolari requisiti ottenuti entro il 31.12.2024: 0% (zero) per i primi dieci anni di attività.
- Società con un fatturato inferiore a 14.000.000 ALL: continueranno a godere dell’aliquota allo 0% (zero) sino al 31.12.2029.
- Lavoratori dipendenti: sono soggetti ad un’imposta del 13% sino ad una RAL di ALL 2.040.000 ed una imposta del 23% se la RAL è superiore a tale soglia.
- Deve osservarsi che i cosiddetti lavoratori autonomi il cui reddito proviene per l’80% da un singolo cliente o per il 90% da non più di tre clienti, sono accomunati ai lavoratori dipendenti a livello di tassazione.
- Lavoratori autonomi: la regola generale è che gli stessi siano soggetti ad una tassazione del 15% se il reddito imponibile è minore di ALL 14.000.000, passando poi all’aliquota del 23% in caso di superamento di tale soglia.
- Tuttavia, come si è evidenziato in questo articolo, sino al 31.12.2029 è in vigore un regime transitorio tale per cui se il fatturato è contenuto in ALL 14.000.000, la tassazione sarà pari allo 0%.
- Investimenti: i dividendi sono tassati nella misura dell’8%, mentre per le altre tipologie di redditi derivanti da investimenti (royalties, interessi) l’aliquota rimane ferma al 15%.