Sede di direzione effettiva, gestione ordinaria e nuovi criteri dell’art. 73 TUIR per le società estere che operano in Italia
Con la modifica dell’art. 73 TUIR, la riforma della fiscalità internazionale, ha riscritto le coordinate per la geolocalizzazione della residenza fiscale delle società ed enti.
Quando vi sono imprese che operano tra più ordinamenti, la domanda non è più (soltanto) dove la società sia stata costituita o dove si riunisca formalmente il consiglio di amministrazione, ma, piuttosto, dove vengano assunte le decisioni strategiche ovvero dove si svolga, in via principale, la gestione corrente dell’impresa.
Il d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 ha riscritto i criteri di residenza fiscale delle società con effetto dal 1° gennaio 2024, senza efficacia retroattiva, secondo quanto si ricava dall’art. 7 del decreto e in coerenza con l’impostazione già valorizzata dalla Cassazione in materia di residenza fiscale delle persone fisiche (Cass. civ., Sez. trib., n. 20054/2024).
Da qui la domanda se la ridefinizione della nozione di residenza fiscale abbia ampliato o ridotto la potestà impositiva dello Stato. La risposta, come spesso accade nelle riforme di sistema, è meno lineare di quanto appaia.
I nuovi criteri dell’art. 73 TUIR
Il nuovo art. 73, comma 3, TUIR mantiene la struttura fondata su tre criteri alternativi, sicché è sufficiente che uno solo di essi ricorra per la maggior parte del periodo d’imposta affinché la società sia considerata fiscalmente residente in Italia: accanto alla sede legale, rimasta invariata, la norma introduce la sede di direzione effettiva, riferita alla continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso, e la sede della gestione ordinaria in via principale, riferita al continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente.
Scompaiono, invece, le precedenti nozioni di sede dell’amministrazione e oggetto principale, a lungo affidate all’elaborazione giurisprudenziale: la novità non è soltanto terminologica, perché il legislatore distingue il momento della decisione strategica da quello della gestione corrente e li trasforma in due autonome coordinate di collegamento con il territorio italiano.
Il rapporto con il modello OCSE
La riforma richiama il concetto OCSE di place of effective management (“POEM”) — tradizionalmente utilizzato nelle convenzioni per risolvere i conflitti di doppia residenza — ma se ne discosta nella tecnica normativa: dopo le modifiche del 2017, infatti, il modello OCSE affida la soluzione del conflitto alla procedura amichevole tra Stati e a una valutazione caso per caso degli elementi rilevanti, mentre il legislatore italiano ha scomposto il POEM in due criteri autonomi, da un lato, la sede di direzione effettiva e, dall’altro, la sede della gestione ordinaria in via principale, collocandoli direttamente nella norma interna che determina la residenza fiscale.
Ne consegue che una società può essere attratta in Italia anche quando le decisioni strategiche siano assunte all’estero, qualora la gestione corrente dell’impresa, considerata nel suo complesso, sia condotta prevalentemente nel territorio dello Stato.
Ampliamento o restrizione della potestà impositiva?
Il passaggio dalla sede dell’amministrazione alla sede di direzione effettiva restringe, almeno in apparenza, il campo dell’indagine: mentre la nozione previgente valorizzava il concreto svolgimento dell’attività amministrativa — riunioni, uffici, organi, libri sociali, documentazione e centro decisionale effettivo — il nuovo criterio concentra l’attenzione sulle decisioni strategiche riferite alla società nel suo complesso, quali investimenti, politiche commerciali, assetti finanziari, strategie di gruppo e scelte idonee a imprimere l’indirizzo dell’impresa.
Tale restrizione è però compensata, e in molti casi superata, dall’introduzione della gestione ordinaria in via principale: se l’oggetto principale guardava soprattutto all’attività materialmente esercitata, la gestione ordinaria sposta il fuoco sul modo in cui l’impresa viene amministrata nella quotidianità, attribuendo rilievo a contratti, ordini, pagamenti, logistica, rapporti con clienti e fornitori, istruzioni operative e atti ricorrenti della vita aziendale.
Due esempi: la società che vende e la holding che decide
Si pensi a una trading company costituita a Malta che acquista merce in Asia e la rivende a clienti italiani, avvalendosi di un magazzino logistico a Verona. Se il magazzino è gestito da un operatore terzo indipendente e le decisioni operative – prezzi, ordini, pagamenti e rapporti commerciali – sono assunte a Malta, la gestione corrente resta tendenzialmente all’estero. Se, invece, un country manager italiano negozia contratti, decide sconti, coordina la logistica e gestisce i rapporti commerciali, la gestione ordinaria può essere attratta in Italia.
Lo stesso problema si pone per una holding lussemburghese il cui consiglio si riunisca all’estero per deliberare su investimenti e strategie. In linea di principio, la sede di direzione effettiva può collocarsi in Lussemburgo, ma solo se il board assume realmente le decisioni strategiche. Se l’amministratore residente in Italia decide in autonomia ciò che non arriva al consiglio, la gestione ordinaria può radicarsi in Italia; se poi il board estero si limita a ratificare decisioni già assunte in Italia, anche la sede di direzione effettiva può essere riqualificata. La Cassazione ha già chiarito, in materia di esterovestizione, che occorre verificare se un soggetto collocato in Italia abbia in concreto usurpato l’impulso imprenditoriale della società estera, riducendola a un mero satellite (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 12 dicembre 2025, n. 32438, e pronunce coeve).
LA PILLOLA: Cosa cambia per le imprese?
Per le imprese, la conseguenza è evidente: la residenza fiscale non si governa soltanto con statuti, sedi legali e verbali formalmente ordinati, ma con una struttura documentale coerente con la realtà operativa. Diventano centrali la tracciabilità delle decisioni strategiche, la prova del luogo da cui vengono impartite le istruzioni operative, la coerenza tra procure e funzioni effettivamente svolte, la gestione dei flussi informativi tra società estera e presidi italiani, nonché la distinzione tra attività esecutive e attività gestorie.
Conclusioni
Nel complesso, la potestà impositiva dello Stato non si è contratta né dilatata in modo lineare: si è riarticolata. Il legislatore ha ristretto il fuoco sul criterio apicale, sostituendo la sede dell’amministrazione con la sede di direzione effettiva, ma ha al tempo stesso ampliato il presidio sul piano operativo, introducendo la gestione ordinaria in via principale come autonomo criterio di residenza.
La riforma offre definizioni più precise e, almeno in astratto, una maggiore prevedibilità; tuttavia, proprio la maggiore precisione dei nuovi criteri rende più gravoso l’onere documentale per le società che operano tra più ordinamenti, chiamate a dimostrare non soltanto la correttezza della propria struttura formale, ma anche la coerenza tra governance dichiarata, documentazione societaria e gestione quotidiana.
La nuova bussola dell’art. 73 TUIR non guarda, quindi, soltanto al luogo della forma, ma al luogo in cui la società viene realmente diretta e gestita, sicché, dopo la riforma, la residenza fiscale tende a misurarsi sempre più sulla corrispondenza tra ciò che risulta dagli atti e ciò che accade nella concreta amministrazione dell’impresa.


